Avvocato del lavoro

Il  diritto alla provvigione dell’agente   

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Il  diritto alla provvigione dell’agente   

L’art 1748 cc al 1° comma prevede che “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” ed al 4° comma che  “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente , al piu tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito al prestazione a suo carico”.

Il citato articolo dunque  distingue il fatto costitutivo della provvigione (diritto alla provvigione),  che sorge quando il preponente ed il terzo concludono il contratto, dalla sua esigibilità , condizione che matura nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. 

Dunque per esigere la provvigione l’agente non è necessario che dia prova che l’affare è andato a buon fine (pagamento del prezzo dal terzo), ma puo’ limitarsi a provare la conclusione del contratto e  specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. (ex plurimis Cass 3483/2020).