Avvocato del lavoro

Il licenziamento disciplinare del dirigente

Avvocato del lavoro

Il licenziamento disciplinare del dirigente

Il dirigente è legato al datore di lavoro da un particolare vincolo fiduciario, tant’è per lungo tempo è stato considerato alter ego dell’imprenditore e cio’ si riverbera sul licenziamento, in quanto puo’ fondarsi su fatti o comportamenti per i quali gli altri lavoratori non verrebbero espulsi.

Il licenziamento del dirigente per essere legittimo è sufficiente sia sorretto da giustificatezza, nozione che si discosta da quelle di cui all’art 3 L 604/66 (giusta causa e/o giustificato motivo) prevista per gli altri lavoratori, atteso che la giustificatezza include qualsiasi motivo di recesso che non sia arbitrario e pretestuoso  o contrario ai canoni di correttezza e buona fede o alle procedure di legge e di contratto. 

Al riguardo si osserva che anche il dirigente, come piu’ volte ribadito dalla Suprema Corte, gode in ogni caso delle garanzie procedimentali di cui all’art 7 dello Statuto dei Lavoratori, in  quanto “espressione di un principio di generale garanzia fondamentale a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare”, talchè  “l’applicabilità della L. n 300 del 1970, art 7 ad ogni dirigente e l’identità sul piano degli effetti di un licenziamento non preceduto dalla procedura contestativa a quello  privo di “giustificatezza”  (ex plurimis Cass n. 15204/2017), con il conseguente diritto al percepimento dell’indennità supplementare prevista dal ccnl di riferimento.